Quali tasse si applicano al dropshipping?

Ottima soluzione il dropshipping, permette di possedere un e-commerce senza doversi prendere la briga di gestire il magazzino e le consegne. Visto che tutto viene affidato nelle mani del fornitore si risparmia molto tempo e denaro ma c’è comunque da fare i conti con tutta la parte fiscale e burocratica. Essendo un business giovane c’è molta confusione riguardo aspetti che in realtà dovrebbero essere tenuti bene a mente visto che possono portare ad ammende pesanti ed in alcuni casi anche alla sospensione dell’attività. Anche tu stai pensando di avviare collaborazioni per vendere in dropshipping ad esempio con Alibaba o Amazon?  Ottimo, allora è bene che tu venga a conoscenza di tutti quegli obblighi fiscali e di fatturazione che sono previsti dalle normative vigenti nel nostro paese. 

Gestire la fiscalità

Da un punto di vista fiscale, il dropshipping è inglobato nella grande categoria e-commerce dato che questa pratica viene considerata più come una modalità di vendita che come un vero e proprio business. Come consono per tutti i negozi online è prevista l’apertura di una partita IVA che però non può avere la peculiarità di essere adibita a prestazioni occasionali visto e considerato che anche un negozio online è comunque un’attività imprenditoriale. Nella partita IVA è necessario indicare il luogo dove verrà esercitata l’attività ed il codice dell’attività che in questo caso corrisponde al Codice Ateco 47.91.10  per il “Commercio al dettaglio di prodotti via internet“. Con l’apertura della partita IVA si verrà chiamati a scegliere anche un regime fiscale specifico che, grazie all’aiuto di un professionista, prevede la scelta tra regime forfettario oppure un regime fiscale ordinario. Il secondo adempimento consiste nell’iscrizione al Registro delle Imprese gestito dalla Camera di Commercio della provincia di appartenenza che comprende anche il pagamento annuo di iscrizione variabile. Essendo considerata attività commerciale a tutti gli effetti, verrà richiesta dall’INPS l’iscrizione alla gestione previdenziale dei Commercianti. Questa gestione previdenziale comporta il pagamento di contributi fissi annuali per circa € 4.000 che andranno a coprire però fino a circa € 15.000 di reddito. Per redditi eccedenti è previsto invece il versamento di ulteriori contributi con quota fissa al 24%. È l’ora di pensare adesso alla SCIA e cioè la segnalazione certificata di inizio attività che dovrà essere presentata allo sportello delle attività produttive del Comune e senza la quale sarà impossibile avviare l’attività. 

Modalità di fatturazione

Come per il classico e-commerce, il dropshipper (fornitore dei beni) emette fattura per i propri prodotti venduti all’impresa mentre al proprietario spetta il compito di  registrare la fattura di acquisto, ed allo stesso tempo di emettere le fatture per le cessioni ai clienti finali. L’applicazione dell’IVA per un e-commerce con sede in Italia dipende dalla localizzazione del consumatore finale:

  • consumatore in Italia: la società di e-commerce cede la merce al consumatore finale italiano e applica l’Iva italiana mentre l’impresa produttrice emette fattura elettronica con Iva nei confronti della società di e-commerce italiana e invia la merce al consumatore finale italiano;
  • consumatore in altro paese UE:  l’impresa italiana venditrice emette fattura nei confronti dei consumatori dell’altro paese europeo applicando l’Iva del Paese di residenza degli stessi. Successivamente presenta all’Agenzia delle Entrate italiana una dichiarazione Iva trimestrale, distinguendo le spese e l’Iva a seconda del Paese Ue di riferimento. Allo stesso tempo versa quindi l’Iva così applicata all’Agenzia delle Entrate italiana, la quale provvede a girarla ai Paesi interessati. Fino a 10.000€ la soglia minima comunitaria prevede che il venditore è possibilitato ad applicare l’Iva del proprio Paese, salvo rinuncia a tale agevolazione e favore dell’opzione per l’applicazione dell’Iva del Paese del consumatore finale;
  • consumatore in paese extra-europeo: in questo caso la società di e-commerce cede la merce al consumatore finale e dichiara la stessa per l’esportazione definitiva dall’Italia, sulla base di fattura per operazione non imponibile articolo 8, co.1, lett. a) del DPR n. 633/72. Fa lo stesso tramite fatturazione elettronica anche l’impresa produttrice italiana nei confronti dell’e-commerce e avvia la spedizione al consumatore. Inoltre, entrambe le imprese italiane devono comprovare che la merce è uscita dal territorio comunitario attraverso l’accesso al sito dell’Agenzia Doganale. L’ operazione di importazione definitiva nel paese extra-europeo sarà eseguita a spese di uno dei due ultimi soggetti intervenuti nell’operazione, che nella maggior parte dei casi ricade sul proprietario e-commerce. Il prodotto ora è pronto all’importazione che viene eseguita in base alla fattura emessa dalla società di commercio online.