Come gestire la fiscalità del dropshipping in Italia

Per chi è alle prime armi nella vendita online affidarsi ad un modello di business come il dropshipping risulta essere la soluzione migliore. Questo vale soprattutto se si ha un budget limitato, visto che il dropshipping permette di vendere online dei prodotti senza doverli possedere anticipatamente. Solo quando il cliente richiede l’acquisto sull’e-commerce parte tutto il meccanismo che sta dietro a questo modello d’affari: l’ordine viene inoltrato al fornitore che si occupa di tutte le operazioni di stoccaggio e spedizione per conto del proprietario del negozio. Un risparmio che raddoppia se si pensa al fatto che l’attività non deve più necessariamente possedere un magazzino e fare i conti con gli articoli che rimangono invenduti. Fin qui tutto comodo e bello ma affinché l’attività risulti regolare bisogna anche affrontare tutti gli aspetti legati al fisco e alle tasse.  La finalità di questo articolo è proprio quella di aiutare i commercianti nel districarsi tra gli adempimenti previsti iniziando a vendere online con il dropshipping nel pieno rispetto delle regole.

Normative vigenti

Per andare a comprendere meglio quali sono gli adempimenti fiscali per i proprietari di shop online che utilizzano il dropshipping possiamo partire analizzando i doveri a cui un venditore italiano deve adempiere per vendere online:

  • Deve essere titolare di una partita IVA per il Commercio elettronico al dettaglio di prodotti via internet riconoscibile dall’apposito codice ATECO.
  • Deve essere iscritto nel Registro Imprese del territorio in cui agisce; 
  • Deve essere anche iscritto all’INPS.

Essendo quella dell’e-commerce una vera e propria attività imprenditoriale, come tale non può avere il carattere dell’occasionalità. Passati in rassegna gli impegni di cui si deve far carico il proprietario, per rendere più chiari anche gli oneri del fornitore, e cioè di colui che produce e invia il bene, bisogna tener conto dell’ubicazione dei diversi soggetti, tra cui anche il cliente. Per farlo nella miglior maniera possibile e affinché sia di più facile comprensione possiamo avvalerci di alcuni esempi utili:

  • Tutti i soggetti ubicati sul suolo Italiano

Questo è il caso più semplice e prevede che il venditore, il produttore e il cliente siano residenti in Italia. Per questo caso specifico il fornitore deve emettere una regolare fattura elettronica con IVA nei confronti del venditore. Il venditore a sua volta emetterà una fattura elettronica con IVA ed invierà la relativa copia di cortesia o via email o insieme al bene, se richiesto dal cliente , oppure si limiterà ad inviare al consumatore finale una semplice ricevuta annotando l’importo incassato. Solo ora il bene venduto verrà consegnato dal fornitore al cliente.

  • Produttore e venditore ubicati in Italia e cliente ubicato in un paese UE

Le normative in vigore dal primo luglio di quest’anno prevedono l’introduzione di un’unica soglia valida per tutta la UE di 10.000,00 euro, al di sopra della quale si applica l’IVA dello Stato di destinazione. Se inferiore a questa cifra verrà applicata l’IVA italiana se invece così non fosse il venditore dovrà aprire una propria partita IVA in Francia, fornendo questo dato al fornitore italiano. Solo nel secondo caso Il fornitore emetterà, quindi, una fattura per operazioni non imponibili nei confronti del venditore con la partita IVA francese di quest’ultimo e provvederà ad inviare il bene al cliente francese preoccupandosi di adempiere alla procedura per cessioni intracomunitarie ed inviando al cliente una fattura con IVA francese. Per evitare questa procedura interminabile si può far ricorso al Regime OSS (One Stop Shop) per cui il venditore applicherà l’IVA del proprio paese e non quella del paese UE di destinazione.

  • Produttore e venditore italiani e cliente extra-UE 

In questa ipotesi il venditore cede il bene al cliente emettendo una fattura per operazioni non imponibili per esportazione e successivamente, insieme al venditore, deve dare prova che il bene è uscito dai confini comunitari. Il venditore attraverso la richiesta del Movement Reference Number prevista sul sito dell’Agenzia delle Dogane, mentre il secondo attraverso la fattura approvata dalla Dogana al momento della spedizione. Successivamente si passerà all’invio dell’articolo.

  • Produttore extra-UE, cliente nel territorio UE e venditore italiano

Il venditore emette una fattura fuori campo IVA al cliente consumatore UE per il bene che gli vende. In questo caso il cliente dell’Unione dovrà assolvere l’IVA al momento dell’importazione del bene. Il produttore extra-UE invierà il bene direttamente al cittadino europeo ed emetterà una fattura nei confronti del venditore italiano il quale la inserirà nella propria contabilità ma non intaccherà l’ IVA dato che il bene non raggiunge l’Italia.

Tralasciando le casistiche riportate è comunque possibile che sia il venditore che il cliente finale siano sottoposti ad accertamenti per recuperare imposte che non sono state pagate alla Dogana dal produttore. Il venditore quindi deve verificare sempre che vengano seguite tutte le procedure normativamente corrette di vendita e pagamento della tassazione.