Il commercio elettronico, ormai meglio definito come e-commerce, ha fornito a molte aziende la possibilità di aprirsi a nuovi mercati grazie alle infinite possibilità della rete. La facilità di creare un negozio online nel mondo libero di internet non deve però portare a pensare che questa attività non necessiti di una registrazione in contabilità. È infatti da considerarsi come una qualsivoglia attività di vendita con l’unica differenza che i prodotti messi a disposizione possono essere sia fisici che immateriali. Partendo da questo binomio è possibile infatti distinguere due modalità di commercio differente:
- il commercio digitale diretto, che consiste nella cessione elettronica di beni virtuali come siti Web, musica, giochi o software. Questa tipologia di bene, ai fini di fatturazione IVA, viene considerata come prestazione a livello di servizi.
- il commercio digitale indiretto prevede invece la cessione di prodotti materiali che vengono commercializzati attraverso la rete. Internet in questo caso è solo il mezzo tramite cui si sigla il contratto di vendita, si consente il pagamento e si permettono le procedure di spedizione e per questo, in ottica IVA, viene considerata un’operazione per cessione di beni.
Partner con Amazon o altri marketplace
Tra i due casi analizzati in precedenza, quando si predilige la strada della collaborazione con altri canali di vendita, come marketplace e social, si tratta sempre di commercio elettronico indiretto. Non è prevista dalla legge una normativa dedicata a questa tipologia di attività che viene semplicemente assimilata, anche per il calcolo dell’imposta per l’IVA, alle classiche vendite per corrispondenza. Per questo specifico caso, la fatturazione non è obbligatoria ma può essere comunque richiesta dal cliente che acquista il bene fisico durante, e non dopo, l’operazione di acquisto. ( art. 22, comma 1, n. 1, DPR n. 633/1972: “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: 1)per le cessioni di beni effettuate (…) per corrispondenza (…).”) Se si opera in questo settore è comunque conveniente mettere a disposizione del compratore una sezione del sito in cui è possibile richiedere fattura, tramite un form da compilare con i dati necessari a tale operazione.
E per lo scontrino?
Riferendoci ad una tipologia di commercio che rimane indiretto, e quindi considerato nella branca per corrispondenza, il proprietario non è obbligato a rilasciare nessun tipo di certificazione fiscale, sia essa scontrino o ricevuta (art. 2, comma 1, lett.00) del DPR n. 696/1996: “Non sono soggette all’obbligo di certificazione( scontrino, scontrino elettronico o ricevuta fiscale): 00) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni”). Se è vero che tali agevolazioni, tipiche del commercio per corrispondenza, semplificano alcune importanti operazioni nel mondo e-commerce ne prevedono comunque della altre. Non è previsto il rilascio di scontrino in seguito alla vendita verso un privato ma è comunque necessaria l’annotazione sul registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere e, nel caso in cui venga richiesta fattura cartacea o elettronica, dovrà essere annessa al registro delle fatture emesse con imposta applicata al Paese di destinazione, tranne quando l’importo supera i 10mila euro, che prevede invece l’applicazione dell’IVA dello stato di partenza del bene.