Qual è la normativa per vendere prodotti alimentari online

La Pandemia ha accelerato di molto la transizione verso l’e-commerce in tutta Europa, facendo fare un salto di almeno un decennio a tutti i settori del mercato ed in particolar modo per il retail alimentare. Le abitudini dei consumatori si sono spostate in direzione del digitale e proprio per questo motivo la vendita online dei generi alimentari è aumentata in maniera esponenziale con numeri che prevedono una forte crescita anche per gli anni a venire. La penetrazione dell’e-commerce nel mercato alimentare, secondo Hermes, ha colpito i principali mercati europei con una variabile che va dal 3 all’11 percento delle vendite. Se consideriamo i numeri la soluzione online sembra essere piuttosto vantaggiosa anche se per iniziare il lavoro la normativa europea e quella italiana impongono requisiti specifici e adempimenti obbligatori. 

Normativa per la vendita di generi alimentari online

Per iniziare intanto possiamo partire dal definire cosa si intende per prodotto alimentare: viene considerato tale infatti qualsiasi sostanza o prodotto (trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato) destinato ad essere ingerito dagli esseri umani, comprese anche le bevande. Tutti i prodotti alimentari possono essere venduti o all’ingrosso, a favore di altre attività con partita IVA, oppure al dettaglio e quindi direttamente al consumatore finale. Per questo tipo di attività online sono richiesti i medesimi adempimenti previsti per qualsiasi attività e-commerce con l’aggiunta di altri requisiti appositi del settore. Alla classica apertura di una partita IVA, seguita dall’iscrizione alla Camera di Commercio e al registro dei Commercianti dell’INPS, è previsto il soddisfacimento di una serie di requisiti morali e personali. Non possono infatti vendere beni alimentari online tutte le persone che:

  1. sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo esser stati riabilitati;
  2. sono stati condannati con una pena detentiva non inferiore ai tre anni di reclusione;
  3. hanno riportato una condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. sono stati condannati per reati contro l’igiene e la sanità pubblica;
  5. hanno riportato due o più condanne, nei cinque anni precedenti all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali.

Requisiti professionali del proprietario

Secondo l’articolo . 71 D.Lgs. 59/2010, per avviare un e-commerce di alimenti e bevande il titolare deve dimostrare di aver acquisito almeno uno dei requisiti professionali richiesti, tra cui:

  • aver frequentato con esito positivo il corso SAB (Somministrazione di Alimenti e Bevande); 
  • aver lavorato per almeno due anni, negli ultimi cinque, in proprio o presso un’attività di terzi nel settore della produzione alimentare;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, in un corso di studi su materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Documentazione necessaria per la vendita online

Ai sensi dell’articolo D.Lgs 70/2003 sono imposti al venditore alcuni obblighi informativi sul proprio sito e-commerce. Tra questi troviamo:

  • l’obbligo di inviare al cliente un documento di riepilogo con tutti i dettagli dell’ordine;
  • l’aggiunta delle condizioni generali di vendita sul sito;
  • una sezione Privacy policy per le comunicazioni sul trattamento dei dati;
  • una Cookie policy per comunicare le modalità di registrazione delle preferenze dell’utente raccolte dai tracker digitali.